Colpo di scena nel campionato di promozione girone A. A distanza di appena 24 ore dalla decisione di ieri, il giudice sportivo ha ribaltato il verdetto in merito alla gara Alcamo-Salemi disputata lo scorso 1 marzo e vinta dai bianconeri 1-0. Se ieri il giudice aveva accolto il ricorso del Salemi, decretando la sconfitta a tavolino per l'Alcamo, oggi ha pubblicato un'errata corrige respingendo lo stesso ricorso e confermando il risultato del campo. In pratica, l'Alcamo ha ottenuto nuovamente i 3 punti tolti ieri.
Ecco la motivazione della decisione odierna:
Dall’ulteriore esame degli atti e dalla verifica del dispositivo del C.U. n. 404 del 24/02/2026, è emerso che la gara Casteltermini – F.C. Alcamo 1928 dell’08/02/2026, pur essendo stata oggetto di decisione di ripetizione, non risultava annullata con provvedimento definitivo, essendo all’epoca sub iudice dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.
Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC:
“Le squalifiche […] si considerano scontate nelle gare che si sono concluse con risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva.”
Ne consegue che la gara dell’08/02/2026 doveva essere considerata gara utile ai fini dell’esecuzione della squalifica del calciatore Caruso Giuseppe, la cui posizione nella gara del 01/03/2026 risulta pertanto regolare.
Il precedente Comunicato Ufficiale risulta in contrasto con il citato disposto normativo e con la costante giurisprudenza sportiva (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sez. I, Decisione n. 51/2021), che considera “utile” la gara conclusa e non ancora definitivamente annullata.
Pertanto, per effetto della presente ERRATA CORRIGE, il dispositivo della decisione precedentemente pubblicata viene così integralmente sostituito:
“Il Giudice Sportivo Territoriale, Respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Polisportiva Salemi;
Dichiara regolare la posizione del calciatore Caruso Giuseppe (F.C. Alcamo 1928) nella gara del 01/03/2026;
Omologa il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 in favore della A.S.D. F.C. Alcamo 1928.
Addebita la tassa di reclamo alla società reclamante.”